A prescindere da chi siano i soggetti che scioperano, la prima cosa da sapere è che il Regolamento Comunitario n. 261/2004 prevede l’obbligo di assistenza, che spetta a tutti non solo se il volo viene cancellato ma anche nei casi in cui si verifichi un ritardo.

Per assistenza si intende:
– Pasti e bevande proporzionati alla durata dell’attesa;
– Albergo per il pernottamento (se necessario) con relativo trasporto dall’aeroporto all’eventuale sistemazione;
– 2 Chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Nel caso in cui la compagnia, al verificarsi di una cancellazione o un ritardo, non dovesse prestare assistenza questa violerà la normativa, pertanto il consumatore potrà inviare formale reclamo all’ENAC chiedendo l’avvio di un procedimento sanzionatorio.

In caso di CANCELLAZIONE del volo, il passeggero ha inoltre diritto a scegliere liberamente tra:
– Rimborso del biglietto;
– Imbarco su un volo alternativo in base alle possibilità della compagnia aerea, che dovrà, se necessario, rinviare l’imbarco su un volo alternativo in una data più conveniente al passeggero.

QUANDO SI PUO’ RICHIEDERE L’INDENNIZZO o IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUPPLEMENTARI?

L’indennizzoo compensazione pecuniaria – che prevede il pagamento di una somma che va dai 250€ ai 600€ in base alla lunghezza della tratta, è previsto solo se a scioperare è il personale della compagnia aerea del volo cancellato o in ritardo.

Se il disservizio invece è causato dallo sciopero del personale di un’altra compagnia aerea, il caso rientra tra le “Circostanze Eccezionali” stabilite dalla Corte di Giustizia Europea ai sensi del regolamento n.261/2004, ovvero quei casi in cui il vettore aereo non ha alcun controllo sulla situazione e per cui l’indennizzo non è dovuto.

Vale la stessa regola anche per il risarcimento dei danni supplementari, ovvero tutte quelle spese a cui il passeggero deve andare incontro a causa di un ritardo o di una cancellazione (es. a causa della cancellazione del volo il passeggero, in mancanza di un volo alternativo in un giorno/orario ragionevole, deve comprare un biglietto per un altro volo con altra compagnia aerea per poter raggiungere la destinazione).
Risarcimento SI se a scioperare è il personale della compagnia aerea, Risarcimento NO se a scioperare è il personale di altra compagnia aerea.