Il Decreto Legge del 6 Agosto 2021 amplia le situazioni di utilizzo del Green Pass.
Dal 1° Settembre e fino al 31 Dicembre 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza), sarà obbligatorio esibire la certificazione verde anche per avere accesso ai mezzi di trasporto riportati in seguito:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Non è questa l’unica novità prevista dal decreto, infatti “al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale”, con l’inizio del nuovo anno l’attività scolastica riprenderà in presenza.
Per garantire una ripresa in sicurezza, Il Dl del 6 agosto stabilisce inoltre che tutto il personale scolastico, nonché gli studenti universitari, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde.
Il mancato rispetto di questa disposizione da parte del personale scolastico e universitario è considerata assenza ingiustificata, comportando la sospensione dal lavoro dopo il quinto giorno di assenza e la mancata retribuzione.
Resta sempre valida l’adozione delle misure di sicurezza precedentemente attuate quali: utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad esclusione dei bambini in età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità, il mantenimento del distanziamento di almeno un metro, divieto di accesso ai luoghi dell’istruzione per chi presenta la temperatura corporea superiore ai 37,5°.